Descrizione

Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
In Comune di Nova Milanese …
Come previsto dall’art. 26 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, IN IPOTESI DI TEMPORANEA SITUAZIONE DIFFICOLTÀ ECONOMICA del contribuente, il Funzionario Responsabile può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, compresi i provvedimenti sanzionatori, con esclusione degli importi dovuti in autoliquidazione:
- fino ad un massimo di 10 rate mensili, con un importo minimo a rata di € 50,00 se l’importo dovuto non supera € 500,00;
- fino ad un massimo di 30 rate mensili, con un importo minimo a rata di € 100,00 se l’importo dovuto non supera € 6.000,00;
- fino ad un massimo di 42 rate mensili, con un importo minimo a rata di € 200,00 se l’importo dovuto non supera € 15.000,00;
- fino ad un massimo di 60 rate mensili, con un importo minimo a rata di € 250,00 se l’importo dovuto supera € 15.000,00.
ATTENZIONE:
In caso di MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE ANCHE NON CONSECUTIVE nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- Il mancato pagamento delle rate è inoltre causa di diniego di successive rateizzazioni.
Le dilazioni sono concesse su istanza presentata dal debitore alle seguenti condizioni:
- Per importi a debito fino ad € 5.000 a seguito della presentazione di una dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà (direttamente nel campo "motivazioni" della domanda, senza necessità di presentare documentazione aggiuntiva), che su richiesta del Funzionario Responsabile sarà da comprovare e documentare;
- Per importi a debito superiori a € 5.000:
- Persone fisiche e ditte individuali:
- Valutazione della dichiarazione ISEE in relazione all’importo dovuto;
- Presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliare e immobiliari;
- Persone Giuridiche:
- Valutazione economico patrimoniale e situazione finanziaria dell’impresa;
In tutti i casi andrà allegata all’istanza apposita dichiarazione di assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni concesse da parte dell’Ente.