Descrizione
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per impianti pubblicitari consente la realizzazione dei seguenti interventi:
a) INSEGNE DI ESERCIZIO
scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un marchio o simbolo, installata presso la sede dell’attività (professionale, commerciale, industriale, artigianale) a cui si riferisce o nelle aree pertinenziali della stessa.
L’insegna deve risultare, sia in complesso che nelle singole parti, robusta e con strutture di sostegno calcolate anche per resistere alla spinta del vento; essa deve essere eseguita con tecniche accurate e materiali non facilmente deperibili adatti all’esterno, ed essere oggetto di sistematici interventi di manutenzione affinché nel tempo non si determini un peggioramento dell’immagine.
Per qualsiasi tipologia di insegna devono sempre essere osservate le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
In un raggio di 15 metri dagli impianti semaforici è vietato l’inserimento di luci di colore rosso e verde.
L’insegna può essere luminosa per luce propria, per luce diretta o per luce riflessa, oppure non luminosa.
La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o in dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
Nei fabbricati non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, balaustre, inferriate, fregi, cornici, arcate dei portici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l’immagine.
Nel rispetto delle norme di natura igienico sanitaria non devono essere occupati i vani delle finestre o delle vetrine (salvo per vetrofanie) che alterino i rapporti di illuminazione e/o aerazione naturale minimi previsti dal Regolamento Locale di Igiene.
In tutto il territorio comunale non sono ammessi impianti pubblicitari d’esercizio di alcun tipo che creino disturbo o danneggino le essenze arboree preesistenti.
Non sono altresì ammessi impianti pubblicitari indicanti l’esercizio (ad esempio cartelloni, steli, aste …) su tutte le aree di proprietà comunale o su quelle previste a standard dal PGT.
Il territorio comunale è suddiviso in tre zone:
zona 1 – centro storico
Sono ammesse esclusivamente insegne di tipo frontale, ovvero parallele al piano della facciata dell’edificio; sono escluse le insegne nel terreno e le insegne a bandiera (ad eccezione di quelle riguardanti i monopoli di Stato e le farmacie). Le insegne, le targhe e gli altri mezzi pubblicitari devono essere fissati ai locali cui si riferiscono; se questi sono ubicati a livelli diversi dal piano terreno sono ammesse solo targhe installate sul portone d’ingresso o accanto ad esso. Sono vietate insegne e mezzi pubblicitari fissati a fronti cieche degli edifici e le insegne a luce intermittente.
- zona 2 – aree a carattere prevalentemente residenziale
In deroga a quanto previsto per la zona 1 sono ammesse insegne a luce intermittente, le insegne nel terreno (quali cartelloni e totem) purché ubicati nelle aree pertinenziali l’attività d’esercizio e reclamizzanti l’attività stessa, mentre il posizionamento delle targhe è libero.
- zona 3 – aree a carattere industriale, artigianale, commerciale e terziario
In deroga a quanto previsto per la zona 2 è possibile installare insegne a bandiera purché siano fissate alla facciata dell’edificio o siano portate da opportuno palo ubicato nell’area pertinenziale dell’attività.
b) PREINSEGNE
Scritta con eventuali simboli e marchi, completa di freccia di orientamento, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di una attività, installata in modo da facilitare il raggiungimento della sede stessa (nel raggio di 5 km). Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce diretta.
c) CARTELLONISTICA
Manufatti bidimensionali rigidi per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce diretta.
Approfondimenti
Si rende noto il contenuto dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Comma 833:
“l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”;
“q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso”.